Atto costitutivo
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Art. 1 (Istituzione del Centro)

Tra le Università suddette viene costituito il Centro Interuniversitario di Studi Italo-Iberici (ITIBER) (d’ora in poi il Centro), regolato dai seguenti articoli da ritenersi nella loro interezza quale regolamento del Centro medesimo.

 

Art. 2 (Scopo del Centro)

Il Centro si propone di:

a) promuovere attività di ricerca nei campi delle relazioni letterarie e linguistiche fra le Letterature italiana, portoghese, spagnola, in una prospettiva europea e interdisciplinare, approfondendo in modo particolare i secoli XVI-XVIII.

b) organizzare corsi, seminari, attività di aggiornamento e convegni di studio, nazionali ed internazionali, relativi ai problemi di cui al punto a) del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni in vigore per l’Amministrazione universitaria;

c) promuovere il dibattito scientifico, curare la pubblicazione di articoli, testi, manuali, riviste, indici bibliografici;

d) favorire lo scambio di informazioni tra ricercatori del settore, anche nel quadro di collaborazione con altri Istituti o Dipartimenti universitari, anche se non aderenti al Centro Interuniversitario, con organismi di ricerca nazionali e internazionali e con unità operative di ricerca costituite presso strutture di ricerca di enti pubblici e privati italiani e stranieri;

e) stimolare iniziative di collaborazione interdisciplinare;

f) collaborare in attività di ricerca e sviluppo con enti pubblici e privati, sulla base di apposite convenzioni e/o mediante iniziative di divulgazione scientifica, simposi, scuole;

 

Art. 3 (Sede Amministrativa)

Il Centro, ai soli fini organizzativi ed amministrativi, ha sede presso l’Università degli Studi di Trento.

Al momento del rinnovo del Centro, secondo l’art. ___, si potrà applicare il principio di rotazione della sede amministrativa a condizione che vi sia da parte delle altre Università aderenti l’offerta di dare ospitalità al Centro.

 

Art. 4 (Personale aderente al Centro)

Al Centro possono aderire professori e ricercatori appartenenti alle Università convenzionate, che svolgano ricerca scientifica nei settori di interesse del Centro stesso, su domanda inoltrata al Direttore, e da questi trasmessa al Consiglio Direttivo che ne delibera l’accettazione. L’eventuale collaborazione con il Centro da parte di personale con competenze tecnico-scientifiche e/o amministrative, necessarie allo svolgimento dei programmi di ricerca, è disposta con il consenso degli interessati e d’intesa con il Direttore di Dipartimento, sentiti i rispettivi Consigli di Dipartimento.

 

Art. 5 (Unità operative di ricerca)

II Centro è organizzato in Unità operative di ricerca, corrispondenti alle sedi universitarie che aderiscono al Centro. Ciascuna Unità operativa ha un Coordinatore scelto tra e dai membri del Centro afferenti alla singola Unità operativa .

Le attività scientifiche del Centro si svolgono presso le Unità operanti nelle sedi convenzionate, o anche in altre sedi approvate dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 6 (Organi del Centro)

Organi del Centro sono:

  1. Il Consiglio Direttivo
  2. Il Direttore

 

Art. 7. (Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto dai Coordinatori delle Unità (delle Università aderenti).

Il Consiglio Direttivo è nominato con Decreto del Rettore dell’Università dove ha sede amministrativa il Centro e resta in carica per un triennio.

Il Consiglio può cooptare, quali membri con voto consultivo, personalità scientifiche ed esperti e i rappresentanti di organismi pubblici o privati che collaborano con l’attività del Centro. Il numero dei membri consultivi non può essere superiore ad un terzo dei membri del Consiglio con voto deliberativo.

 

Il Consiglio così costituito ha i seguenti compiti:

a) individua le linee dell’attività scientifica del Centro, ne definisce la traduzione in appositi programmi di ricerca e approva il programma di attività del Centro predisposto dal Direttore;

b) approva la proposta di budget economico e budget degli investimenti annuale autorizzatorio e triennale nei termini previsti dal Regolamento di Amministrazione finanziaria e contabile vigente presso l’Università sede amministrativa del Centro

c) approva, entro due mesi dalla scadenza dell’esercizio, un rendiconto consuntivo ed una relazione sulle attività svolte, predisposti dal Direttore, sulla base della documentazione relativa all’attività scientifica delle Unità di ricerca;

d) delibera, per quanto di competenza, sulle questioni riguardanti l’amministrazione dei fondi del Centro;

e) delibera, per quanto di competenza, sulle forme di collaborazione e convenzione con altri organismi pubblici e privati;

f) formula richieste di finanziamento e dispone, per quanto di competenza, sulla utilizzazione delle attrezzature in dotazione al Centro;

g) vaglia e delibera in merito alle richieste di nuove adesioni al Centro; 

h) delibera su altri argomenti, sottoposti al suo esame dal Direttore o da almeno un terzo dei suoi componenti;

i) delibera in merito alla costituzione di nuove unità di ricerca, previa approvazione della proposta da parte delle Università convenzionate;

 

Il Consiglio Direttivo è convocato per l’approvazione della proposta di budget e del rendiconto consuntivo (vedi punto b.), nonché ogni volta che il Direttore lo reputi necessario o che sia richiesto da un terzo dei suoi componenti e comunque almeno una volta all’anno. La convocazione deve essere fatta con un anticipo di almeno 20 giorni.

Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza fisica o in teleconferenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti con voto deliberativo; sono esclusi dal computo gli assenti giustificati.

Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. A parità di voto prevale il voto del Direttore.

 

Art.  8 (Il Direttore del Centro)

Il Direttore è nominato dal Rettore dell’Ateneo sede amministrativa del Centro.

Il Direttore è scelto tra i membri del Consiglio Direttivo. Il Direttore dura in carica tre anni e la sua carica è rinnovabile una sola volta consecutivamente. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

 

a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

b) sovrintende al funzionamento generale del Centro, garantendo circa la coerenza tra le finalità istitutive e i singoli programmi e progetti realizzati dal Centro;

c) garantisce la cooperazione tra le diverse Università aderenti al Centro;

d) affianca il Consiglio Direttivo nelle decisioni di richiesta e accettazione di contributi, finanziamenti e liberalità il cui ammontare non richieda preventiva autorizzazione da parte degli organi competenti;

e) garantisce la puntualità e correttezza della rendicontazione agli enti donatori in merito all’utilizzo delle liberalità ricevute dal Centro;

f) coordina e sovrintende l’attività del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che comunque interessano il Centro;

g) propone al Consiglio Direttivo il programma di attività del Centro e la proposta di budget economico e budget degli investimenti annuale autorizzatorio e triennale nei termini e con le modalità previste dal Regolamento di Amministrazione finanziaria e contabile vigente presso l’Università sede amministrativa del Centro;

h) predispone, al termine dell’esercizio, un rendiconto consuntivo nonché una relazione sulle attività svolte dal Centro nell’anno trascorso;

i) presenta annualmente al Consiglio direttivo il rendiconto dell’attività svolta e le spese sostenute. Tali atti, unitamente alla relazione scientifica annuale predisposta dal Direttore, dovranno essere trasmessi a cura dello stesso ai Rettori delle Università convenzionate;

m) promuove, d’intesa con il Consiglio Direttivo, periodici seminari sugli obiettivi del Centro e rassegne sullo stato dell’attività scientifica di esso per tutto il personale del Centro stesso;

n) informa annualmente le Università aderenti per quanto concerne sia l’attività svolta sia i programmi di sviluppo futuri.

o) Il Direttore può avvalersi di un vice-Direttore da lui scelto entro il Consiglio Direttivo e può delegare una o più delle funzioni elencate ai punti precedenti a membri del Consiglio Direttivo.

 

Art. 9 (Finanziamenti e Amministrazione)

Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti:

 

 

I fondi assegnati in maniera indivisa al Centro affluiscono all’Università dove questo ha sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro stesso.

I finanziamenti, su proposta o con il consenso del Consiglio Direttivo del Centro, possono essere versati alle Unità di Ricerca di cui il Centro si compone e gestiti direttamente dalle stesse, per il tramite delle Università di appartenenza.

La gestione amministrativa e contabile del Centro è effettuata secondo le disposizioni del Regolamento di Amministrazione finanziaria e contabile vigente presso l’Università sede amministrativa del Centro.

I beni acquistati con fondi assegnati al Centro sono inventariati presso la sede amministrativa del Centro e potranno essere destinati alle singole Università convenzionate presso le quali i beni potranno essere posti in funzione o in affidamento con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Allo scioglimento del Centro i beni saranno assegnati alle Università aderenti al Centro sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo.

 

Art. 10 (Adesioni ulteriori)

Possono entrare a far parte del Centro altre Università, Dipartimenti, Istituti, Centri, singoli docenti, ricercatori e studiosi indipendenti, italiani e stranieri, dietro formale richiesta da inoltrare al Consiglio Direttivo tramite il Direttore del Centro.

Tali nuove ammissioni, se comportanti la costituzione di nuove Unità di Ricerca, saranno sottoposte all’approvazione del Consiglio Direttivo e delle Università convenzionate, e formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.

 

Art. 11 (Modifiche della Convenzione)

Modifiche alla presente Convenzione possono essere apportate d’intesa tra le Università convenzionate, su proposta del Direttore, sentito il Consiglio Direttivo, o dei 2/3 degli aderenti al Centro, riuniti in assemblea.

 

Art. 12 (Durata e Recesso)

La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula ed ha validità di 5 anni, rinnovabile, per un uguale periodo, previo accordo scritto tra le parti approvato dai competenti organi. È’ ammesso il recesso di ciascuna Università previa disdetta da inviare almeno 6 mesi prima della fine dell’esercizio finanziario, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC al Direttore del Centro.

 

Art. 13 (Casi di scioglimento anticipato del Centro)

Il Centro è sciolto anticipatamente su proposta del Consiglio Direttivo e previa delibera degli Organi competenti di tutti gli Atenei convenzionati, nei seguenti casi:

 

  1. venir meno dell’interesse per la ricerca oggetto del Centro;
  2. qualora rimanga una sola Università convenzionata;
  3. per gravi impedimenti.

 

Entro sei mesi dal verificarsi della causa di scioglimento anticipato del Centro dovranno essere portate a termine tutte le procedure di liquidazione della gestione amministrativo-contabile.

Nessun impegno o contratto potrà essere assunto dopo che il Consiglio Direttivo ha avanzato la proposta di scioglimento.

Il Consiglio Direttivo proponendo lo scioglimento del Centro individua le modalità di utilizzo di eventuali rimanenze attive.

 

Art. 14 (Registrazione e imposta di bollo)

1. Il presente atto, firmato digitalmente, si compone di n. .. fogli, viene redatto in un unico originale e sarà registrato in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi dell’articolo 4, tariffa parte II – atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso – del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

L’imposta di bollo (articolo 2 della tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), pari a euro …. (………./00) verrà assolta in modo virtuale, con autorizzazione n.4443/91/2T rilasciata dall’Intendenza di Finanza, dall’Università degli Studi di Trento che provvederà al pagamento e deterrà l’originale.